Art. 33
1. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati e, se del caso, i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente e provvedendo tempestivamente a:
a)
informare la FIU di propria iniziativa anche tramite segnalazione, quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo e rispondendo tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU; e
b)
fornire alla FIU, direttamente o indirettamente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.
Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate.
2. Le persone nominate in conformità dell', paragrafo 4, lettera a), trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla FIU dello Stato membro nel cui territorio ha sede il soggetto obbligato che le trasmette.
Storico versioni
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Procelex:32015L0849#art-33