Art. 32

Art. 32

1.   Ciascuno Stato membro istituisce una FIU per prevenire, individuare e combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. 2.   Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione il nome e l'indirizzo delle loro rispettive FIU. 3.   Ogni FIU è autonoma e operativamente indipendente, il che significa che la FIU ha l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, compresa la capacità di decidere autonomamente di analizzare, richiedere e disseminare informazioni specifiche. La FIU in quanto unità nazionale centrale ha la responsabilità di ricevere e analizzare le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. La FIU ha la responsabilità di comunicare alle autorità competenti i risultati delle sue analisi e qualsiasi altra informazione pertinente qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. Essa può acquisire informazioni ulteriori dai soggetti obbligati. Gli stati membri dotano le FIU di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate all'espletamento dei compiti ad esse assegnati. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro rispettive FIU abbiano accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato. Le FIU devono essere in grado di rispondere alle richieste di informazioni ad esse rivolte da autorità competenti dei rispettivi Stati membri qualora tali richieste di informazioni siano motivate da esigenze relative ad attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. La decisione se condurre l'analisi o disseminare le informazioni spetta alla FIU. 5.   Qualora vi siano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione avrebbe un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la FIU non è in alcun modo tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni. 6.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti diano alla FIU un riscontro sull'uso delle informazioni fornite a norma del presente articolo e sull'esito delle indagini o ispezioni effettuate in base a dette informazioni. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché, in presenza del sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia conferita alla FIU la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, azioni urgenti per sospendere o rifiutare il consenso all'esecuzione dell'operazione allo scopo di analizzare l'operazione, confermare il sospetto e disseminare i risultati dell'analisi alle autorità competenti. È conferita alla FIU la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, tali azioni su richiesta di una FIU di un altro Stato membro per il periodo e alle condizioni specificati nella normativa nazionale della FIU che riceve la richiesta. 8.   La funzione di analisi della FIU consiste in quanto segue: a) un'analisi operativa incentrata su singoli casi e ambiti specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, a seconda del tipo e del volume delle informazioni ricevute e dell'uso cui esse sono preordinate dopo la disseminazione; e b) un'analisi strategica volta a individuare tendenze e schemi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
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