Art. 3
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all', paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), nonché una succursale, quale definita all', paragrafo 1, punto 17), dello stesso regolamento, situate nell'Unione, la cui sede centrale è situata nell'Unione o in un paese terzo;
2)
«istituto finanziario»:
a)
un'impresa diversa da un ente creditizio, che svolge una o più attività elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»);
b)
un'impresa di assicurazione, quale definita all', punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), se svolge attività di assicurazione vita contemplate da tale direttiva;
c)
un'impresa di investimento, quale definita all', paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25);
d)
un organismo di investimento collettivo che commercializza le proprie quote o azioni;
e)
un intermediario assicurativo, quale definito all', punto 5), della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), quando si occupa di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti, fatta eccezione per l'intermediario assicurativo collegato così come definito al punto 7) di detto articolo;
f)
le succursali, situate nell'Unione, degli istituti finanziari di cui alle lettere da a) a e), la cui sede centrale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo;
3)
«beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o strumenti legali in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;
4)
«attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione dei seguenti reati gravi:
a)
gli atti che figurano negli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
b)
ognuno dei reati di cui all', paragrafo 1, lettera a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;
c)
le attività delle organizzazioni criminali quali definite all' dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio (27);
d)
la frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, qualora sia perlomeno grave, quale definita all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (28);
e)
la corruzione;
f)
tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;
5)
«organo di autoregolamentazione»: un organo che rappresenta i membri di una professione e svolge un ruolo nella loro regolamentazione, nell'espletamento di alcune funzioni a carattere di controllo o di vigilanza e nel garantire il rispetto delle norme che li riguardano;
6)
«titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:
a)
in caso di società:
i)
la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.
Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all', paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29);
ii)
se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto;
b)
in caso di trust:
i)
il costituente;
ii)
il o i «trustee»;
iii)
il guardiano, se esiste;
iv)
i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
v)
qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;
c)
in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b);
7)
«prestatore di servizi relativi a società o trust»: il soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
a)
la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;
b)
ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;
c)
la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;
d)
ricoprire la posizione di «trustee» in un trust espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;
e)
esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti;
8)
«rapporto di corrispondenza»:
a)
la fornitura di servizi bancari da parte di una banca quale corrispondente ad un'altra banca quale rispondente, inclusi la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio;
b)
i rapporti tra enti creditizi e tra enti creditizi e istituti finanziari compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi;
9)
«persona politicamente esposta»: una persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche comprendenti:
a)
capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari;
b)
parlamentari o membri di organi legislativi analoghi;
c)
membri degli organi direttivi di partiti politici;
d)
membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
e)
membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
f)
ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto grado delle forze armate;
g)
membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà statale;
h)
direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.
I funzionari di livello medio o inferiore non rientrano nelle categorie di cui ai punti da a) a h);
10)
«familiari» comprende:
a)
il coniuge, o una persona equiparata al coniuge, di una persona politicamente esposta;
b)
i figli e i loro coniugi, o le persone equiparate ai coniugi, di una persona politicamente esposta;
c)
i genitori di una persona politicamente esposta;
11)
«soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami»:
a)
le persone fisiche che abbiano notoriamente la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona politicamente esposta;
b)
le persone fisiche che siano uniche titolari effettive di soggetti giuridici o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una persona politicamente esposta;
12)
«alto dirigente»: un funzionario o dipendente sufficientemente informato dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'ente e in una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio ma non necessariamente, in ogni caso, un membro del consiglio di amministrazione;
13)
«rapporto d'affari»: un rapporto d'affari, professionale o commerciale che sia correlato alle attività professionali svolte da un soggetto obbligato e del quale si presuma, al momento in cui viene instaurato, che avrà una certa durata;
14)
«servizi di gioco d'azzardo»: un servizio che implica una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;
15)
«gruppo»: un gruppo di imprese composto da un'impresa madre, dalle sue imprese figlie e dalle entità in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell' della direttiva 2013/34/UE;
16)
«moneta elettronica»: la moneta elettronica quale definita all', punto 2), della direttiva 2009/110/CE;
17)
«banca di comodo»: un ente creditizio o un istituto finanziario, o un ente che svolge attività equivalenti a quelle svolte da enti creditizi e da istituti finanziari, costituito in una giurisdizione in cui non ha alcuna presenza fisica, che consente di esercitare una direzione e una gestione reali e che non è collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.
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