Art. 27

Art. 27

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati ottengano dai terzi cui ricorrono le necessarie informazioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c). 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati ai quali il cliente è stato presentato adottino misure adeguate per assicurare che il terzo fornisca immediatamente, su richiesta, le pertinenti copie dei dati d'identificazione e di verifica e qualsiasi altro documento pertinente all'identità del cliente o del titolare effettivo.
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