Art. 26
1. Ai fini della presente sezione, per «terzi» s'intendono i soggetti obbligati elencati all', le organizzazioni o federazioni di tali soggetti obbligati o altri enti o persone aventi sede in uno Stato membro o in un paese terzo che:
a)
applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi a quelli previsti dalla presente direttiva; e
b)
sono soggetti a vigilanza circa il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva in modo conforme al capo VI, sezione 2.
2. Gli Stati membri vietano ai soggetti obbligati di ricorrere a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio. Gli Stati membri possono esonerare da tale divieto le succursali e le filiazioni controllate a maggioranza di soggetti obbligati aventi sede nell'Unione qualora dette succursali e filiazioni controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e procedure a livello di gruppo a norma dell'.
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