Art. 24

Art. 24

Gli Stati membri vietano agli enti creditizi e agli istituti finanziari di aprire o mantenere rapporti di corrispondenza con una banca di comodo. Essi prescrivono che tali enti adottino misure atte a escludere la possibilità che siano aperti o mantenuti rapporti di corrispondenza con un ente creditizio o con un istituto finanziario che notoriamente consente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.
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