Art. 21

Art. 21

Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati adottino misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e/o, ove necessario, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento o della cessione, per intero o in parte, del contratto. Laddove siano rilevati rischi maggiori, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all', rispettino gli obblighi seguenti: a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza; b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con l'assicurato.
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