Art. 20
Riguardo alle operazioni o ai rapporti d'affari con persone politicamente esposte, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all', rispettino gli obblighi seguenti:
a)
disporre di adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta;
b)
applicare le seguenti misure in caso di rapporti d'affari con persone politicamente esposte:
i)
ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali persone;
ii)
adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni con tali persone;
iii)
esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d'affari.
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