Art. 2

Art. 2

1.   La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti obbligati: 1) enti creditizi; 2) istituti finanziari; 3) le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale: a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari; b) notai e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o di imprese; ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli; iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società, fondazioni o strutture simili; c) prestatori di servizi relativi a trust o società e diversi da quelli indicati alla lettera a) o b); d) agenti immobiliari; e) altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione si effettuata con un'operazione unica con diverse operazioni che appaiono collegate; f) prestatori di servizi di gioco d'azzardo. 2.   Ad eccezione delle case da gioco e a seguito di un'opportuna valutazione del rischio, gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, i prestatori di determinati servizi di gioco d'azzardo dalle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva sulla base del basso livello di rischio comprovato dalla natura e, se del caso, dalle dimensioni operative di detti servizi. Tra i fattori considerati nelle loro valutazioni del rischio, gli Stati membri valutano il grado di vulnerabilità delle operazioni in questione, anche riguardo ai metodi di pagamento utilizzati. Nella valutazione del rischio, gli Stati membri indicano in che modo hanno tenuto conto di tutte le pertinenti risultanze delle relazioni presentate dalla Commissione ai sensi dell'. La decisione adottata da uno Stato membro a norma del primo comma è notificata alla Commissione, insieme ad una motivazione fondata sulla valutazione del rischio specifico. La Commissione comunica detta decisione agli altri Stati membri. 3.   Gli Stati membri possono decidere di non includere nell'ambito d'applicazione della presente direttiva i soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala molto limitata, un'attività finanziaria che presenta un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché tali soggetti soddisfino tutti i criteri seguenti: a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti; b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni; c) l'attività finanziaria non è l'attività principale di tali persone; d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale di tali persone; e) l'attività principale di tali persone non è un'attività di cui al paragrafo 1, punto 3), lettere da a) a d) e lettera f); f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale di tali persone e non offerta in generale al pubblico. Il primo comma non si applica ai soggetti che esercitano attività di rimessa di denaro quali definiti all', punto 13), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21). 4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera a), gli Stati membri richiedono che il fatturato complessivo dell'attività finanziaria non superi una data soglia che deve essere sufficientemente bassa. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, in funzione del tipo di attività finanziaria. 5.   Ai fini del paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per cliente e per singola operazione, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate. Tale soglia massima è stabilita a livello nazionale in funzione del tipo di attività finanziaria. Essa deve essere sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo difficilmente utilizzabile e inefficace per il riciclaggio o per il finanziamento del terrorismo, e non deve superare 1 000 EUR. 6.   Ai fini del paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri prescrivono che il fatturato dell'attività finanziaria non superi il 5 % del fatturato complessivo del soggetto in questione. 7.   Nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 8.   Le decisioni adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 indicano le ragioni sulle quali sono basate. Gli Stati membri possono decidere di revocare tali decisioni qualora le circostanze mutino. Essi notificano tali decisioni alla Commissione. La Commissione comunica dette decisioni agli altri Stati membri. 9.   Gli Stati membri prevedono attività di controllo basate sul rischio o adottano altre misure atte a evitare abusi dell'esenzione concessa mediante le decisioni di cui al presente articolo.
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