Art. 18

Art. 18

1.   Nei casi di cui agli articoli da 19 a 24 e nel caso di persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in paesi terzi individuati dalla Commissione come paesi terzi a rischio elevato, nonché in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi. Non è necessario invocare automaticamente le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela riguardo a succursali o filiazioni controllate a maggioranza di soggetti obbligati aventi sede nell'Unione che siano situate in paesi terzi, qualora tali succursali o filiazioni si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo a norma dell'. Gli Stati membri provvedono affinché tali casi siano trattati dai soggetti obbligati mediante un approccio basato sul rischio. 2.   Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati esaminino, per quanto ragionevolmente possibile, il contesto e la finalità di tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato e tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno uno scopo economico o legittimo evidente. In particolare, i soggetti obbligati rafforzano il grado e la natura del controllo sul rapporto d'affari, allo scopo di determinare se le operazioni o attività siano sospette. 3.   Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri e i soggetti obbligati tengono conto almeno dei fattori indicativi di situazioni potenzialmente a più alto rischio, previsti all'allegato III. 4.   Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell' dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche.
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