Art. 8
Tutela delle persone che lavorano nel quadro di un contratto di lavoro
In vigore dal 17 dic 2015
Tutela delle persone che lavorano nel quadro di un contratto di lavoro
1. Gli Stati membri mettono in atto procedure per garantire uno scambio di informazioni e una cooperazione efficaci tra le autorità competenti e le altre autorità che operano nell'ambito della tutela delle persone che lavorano nel quadro di un contratto di lavoro, le quali segnalino violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 all'autorità competente o siano accusate di dette violazioni, contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo dovuti alla segnalazione di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 o ad essa collegate.
2. Le procedure di cui al paragrafo 1 assicurano almeno quanto segue:
a)
che le persone segnalanti abbiano accesso a informazioni e consulenze esaustive sui mezzi di ricorso e sulle procedure previsti dal diritto nazionale per la tutela contro il trattamento iniquo, comprese le procedure per la richiesta di risarcimento pecuniario;
b)
che le autorità competenti forniscano alle persone segnalanti un'assistenza efficace di fronte a ogni altra autorità pertinente che si occupi della tutela contro il trattamento iniquo, anche attestandone la condizione di informatore nell'ambito di controversie di lavoro.
Storico versioni
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