Art. 6 · Canali di comunicazione dedicati

Art. 6

Canali di comunicazione dedicati

In vigore dal 17 dic 2015
Canali di comunicazione dedicati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti stabiliscano canali di comunicazione indipendenti e autonomi, che garantiscano sicurezza e riservatezza, destinati al ricevimento delle segnalazioni di violazione e al relativo seguito (in appresso «i canali di comunicazione dedicati»). 2.   I canali di comunicazione dedicati sono considerati indipendenti ed autonomi a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) siano separati dai canali di comunicazione generali dell'autorità competente, compresi quelli con cui l'autorità competente comunica internamente e con terzi nel corso del normale svolgimento delle proprie attività; b) siano progettati, realizzati e gestiti in modo da garantire la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e impediscano l'accesso del personale dell'autorità competente non autorizzato; c) permettano la memorizzazione di informazioni su supporti durevoli, conformemente all', per consentire ulteriori indagini. 3.   I canali di comunicazione dedicati consentono la segnalazione di violazioni effettive o potenziali almeno in tutte le seguenti modalità: a) segnalazione scritta di violazione in formato elettronico o cartaceo; b) segnalazione orale di violazione mediante linee telefoniche, registrate o non registrate; c) incontro diretto con il personale addetto dell'autorità competente. 4.   L'autorità competente trasmette alla persona segnalante le informazioni di cui all', paragrafo 2, prima di ricevere la segnalazione di violazione, o al più tardi al momento del ricevimento. 5.   Le autorità competenti assicurano che le segnalazioni di violazione ricevute con mezzi diversi rispetto ai canali di comunicazione dedicati di cui al presente articolo siano trasmesse senza indugio e senza modifiche al personale addetto dell'autorità competente utilizzando i canali di comunicazione dedicati.
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