Art. 3 · Personale addetto

Art. 3

Personale addetto

In vigore dal 17 dic 2015
Personale addetto 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di personale addetto al trattamento delle segnalazioni di violazione (di seguito «il personale addetto»). Il personale addetto riceve una formazione specifica in materia di trattamento delle segnalazioni di violazione. 2.   Il personale addetto esercita le seguenti funzioni: a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sulle procedure per la segnalazione di infrazioni; b) ricevere le segnalazioni di violazione e dare loro seguito; c) mantenere i contatti con la persona segnalante ove questi abbia rivelato la propria identità.
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