Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2015
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «persona segnalante»: una persona che segnala all'autorità competente violazioni potenziali o effettive del regolamento (UE) n. 596/2014;
2) «persona segnalata»: una persona accusata dalla persona segnalante di aver commesso, o di voler commettere, una violazione del regolamento (UE) n. 596/2014;
3) «segnalazione di violazione»: una segnalazione presentata dalla persona segnalante all'autorità competente per quanto riguarda una violazione effettiva o potenziale del regolamento (UE) n. 596/2014.
Storico versioni
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