Art. 11 · Procedure per la tutela della persona segnalata

Art. 11

Procedure per la tutela della persona segnalata

In vigore dal 17 dic 2015
Procedure per la tutela della persona segnalata 1.   Se l'identità delle persone segnalate non è nota al pubblico, lo Stato membro interessato provvede a che le loro identità siano tutelate almeno allo stesso modo in cui sono tutelate quelle delle persone oggetto di indagini da parte dell'autorità competente. 2.   Le procedure di cui all' si applicano anche per quanto concerne la tutela dell'identità della persona segnalata.
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