Art. 6 · Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio d'impresa

Art. 6

Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio d'impresa

In vigore dal 16 dic 2015
Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio d'impresa Quando rispetto ad un marchio UE si invoca la preesistenza di un marchio nazionale o di un marchio oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro, che siano stati oggetto di rinuncia o di estinzione, è possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza del marchio che ha portato alla rivendicazione della preesistenza, a condizione che la nullità o la decadenza potessero essere dichiarate al momento in cui il marchio è stato oggetto di rinuncia o di estinzione. In tal caso, la preesistenza cessa di produrre i suoi effetti.
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