Art. 33 · Modifiche del regolamento d'uso del marchio collettivo

Art. 33

Modifiche del regolamento d'uso del marchio collettivo

In vigore dal 16 dic 2015
Modifiche del regolamento d'uso del marchio collettivo 1.   Il titolare del marchio collettivo sottopone all'ufficio ogni modifica del regolamento d'uso. 2.   Ogni modifica del regolamento d'uso è menzionata nel registro salvo se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell' o comporta uno degli impedimenti di cui all'. 3.   Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le modifiche del regolamento d'uso acquistano effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.
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