Art. 25 · Licenza

Art. 25

Licenza

In vigore dal 16 dic 2015
Licenza 1.   Il marchio d'impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive. 2.   Il titolare di un marchio d'impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda: a) la sua durata; b) la forma oggetto della registrazione nella quale si può usare il marchio d'impresa; c) la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata; d) il territorio al cui interno il marchio d'impresa può essere apposto; o e) la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario. 3.   Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati. 4.   Un licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio d'impresa per ottenere il risarcimento del danno da lui subito. 5.   Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione delle licenze nei loro registri.
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