Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 dic 2015
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: a)   «ufficio»: l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro o l'ufficio Benelux per la proprietà intellettuale ai quali è affidata la registrazione dei marchi d'impresa; b)   «registro»: il registro dei marchi d'impresa tenuto da un ufficio.
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