Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2015
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «ufficio»: l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro o l'ufficio Benelux per la proprietà intellettuale ai quali è affidata la registrazione dei marchi d'impresa;
b) «registro»: il registro dei marchi d'impresa tenuto da un ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2015:2436:oj#art-2