Art. 1 · Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

Art. 1

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

In vigore dal 8 dic 2015
La direttiva 2011/16/UE è così modificata: 1) l' è così modificato: a) il punto 9 è sostituito dal seguente: «9.   “scambio automatico”: a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 8 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro; b) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, dell'articolo 8, paragrafo 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I; c) ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dall'articolo 8 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente alle lettere a) e b) del presente punto;» b) sono aggiunti i punti seguenti: «14. “ruling preventivo transfrontaliero”: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, e che soddisfa le seguenti condizioni: a) è emanato, modificato o rinnovato dal governo o dall'autorità fiscale di uno Stato membro, o per loro conto, o dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente usato; b) è emanato, modificato o rinnovato nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone e tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocarlo; c) riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione giuridica o amministrativa concernente l'amministrazione o l'applicazione di normative nazionali in materia di imposte dello Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato membro, comprese le autorità locali; d) è correlato a un'operazione transfrontaliera oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona in un'altra giurisdizione costituiscano una stabile organizzazione o no; e e) è emanato in via preliminare rispetto alle operazioni o alle attività in un'altra giurisdizione che potenzialmente costituiscono una stabile organizzazione o rispetto alla presentazione di una dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui l'operazione o la serie di operazioni o le attività hanno avuto luogo. L'operazione transfrontaliera può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo transfrontaliero; 15. “accordo preventivo sui prezzi di trasferimento”: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o altra azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, e che soddisfa le seguenti condizioni: a) è emanato, modificato o rinnovato dal governo o dall'autorità fiscale di uno o più Stati membri, o per loro conto, comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative e le autorità locali, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente usato; b) è emanato, modificato o rinnovato nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone e tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocarlo; e c) stabilisce, preliminarmente alle operazioni transfrontaliere fra imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione. Le imprese sono associate quando un'impresa partecipa direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un'altra impresa o le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale delle imprese. I prezzi di trasferimento sono i prezzi ai quali un'impresa trasferisce beni fisici e immateriali o fornisce servizi a imprese associate e la “fissazione dei prezzi di trasferimento” deve essere interpretata nello stesso senso; 16. ai fini del punto 14, per “operazione transfrontaliera” si intende un'operazione o una serie di operazioni: a) in cui non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, nello Stato membro che emana, modifica o rinnova il ruling preventivo transfrontaliero; b) in cui una o più delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in più di una giurisdizione; c) in cui una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprende anche le disposizioni prese da una persona in relazione alle attività che tale persona esercita in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione; oppure d) che ha un impatto transfrontaliero. Ai fini del punto 15, per “operazione transfrontaliera” si intende un'operazione o una serie di operazioni che coinvolge imprese associate non tutte residenti a fini fiscali nel territorio di un'unica giurisdizione o un'operazione o una serie di operazioni che ha un impatto transfrontaliero; 17. ai fini dei punti 15 e 16, per “impresa” si intende qualsiasi forma di esercizio di un'attività economica.»; 2) all'articolo 8, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi; 3) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 bis Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento 1.   L'autorità competente di uno Stato membro in cui un ruling preventivo transfrontaliero o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento è stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 31 dicembre 2016 comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21. 2.   L'autorità competente di uno Stato membro, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21, comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, le informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1o gennaio 2017. Nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, tale comunicazione avviene a condizione che fossero ancora validi al 1o gennaio 2014. Nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, tale comunicazione avviene indipendentemente dal fatto che siano ancora validi. Gli Stati membri possono escludere dalla comunicazione di cui al presente paragrafo le informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati prima del 1o aprile 2016 nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone, esclusi coloro che svolgono principalmente attività finanziarie o di investimento, con un fatturato netto annuo, ossia “i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” quali definiti all', punto 5), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), a livello di gruppo, inferiore a 40 000 000 EUR (o importo equivalente in altra valuta) nell'esercizio fiscale precedente la data di emanazione, modifica o rinnovo di detti ruling transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. 3.   Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni ai sensi del presente articolo nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento non ne consenta la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento saranno oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9 qualora l'accordo fiscale internazionale in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento ne consenta la divulgazione e l'autorità competente del paese terzo autorizzi la divulgazione delle informazioni. Tuttavia, nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento siano esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del presente paragrafo, primo comma, prima frase, sono invece scambiate, ai sensi del presente articolo, paragrafi 1 e 2, le informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento. 4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche. 5.   Lo scambio di informazioni ha luogo come segue: a) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1: entro tre mesi dalla fine del semestre solare durante il quale i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati, modificati o rinnovati; b) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2: anteriormente al 1o gennaio 2018. 6.   Le informazioni che devono essere comunicate da uno Stato membro a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, includono i seguenti elementi: a) identificazione della persona, diversa da una persona fisica, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene; b) sintesi del contenuto del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni, fornita in termini astratti, senza comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico; c) date di emanazione, modifica o rinnovo del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento; d) data di inizio del periodo di validità del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, se specificata; e) data di conclusione del periodo di validità del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, se specificata; f) tipo di ruling preventivo transfrontaliero o accordo preventivo sui prezzi di trasferimento; g) importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento qualora vi si faccia riferimento nel ruling preventivo transfrontaliero o nell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento; h) descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati per determinare il metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento o il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento; i) identificazione del metodo utilizzato per la fissazione dei prezzi di trasferimento o per determinare il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento; j) identificazione degli altri eventuali Stati membri che possono essere interessati dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento; k) identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri eventuali Stati membri che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quali Stati membri le persone interessate sono legate); e l) indicazione se le informazioni comunicate si basano sullo stesso ruling preventivo transfrontaliero o accordo preventivo sui prezzi di trasferimento oppure sulla richiesta di cui al presente articolo, paragrafo 3, secondo comma. 7.   Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5. 8.   Le informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b), h) ed k), non sono comunicate alla Commissione europea. 9.   L'autorità competente degli Stati membri interessati, identificati a norma del paragrafo 6, lettera j), conferma il ricevimento delle informazioni, se possibile per via elettronica, all'autorità competente che le ha trasmesse, senza indugio e comunque entro sette giorni lavorativi. La presente disposizione si applica fino a quando non diventerà operativo il registro di cui all'articolo 21, paragrafo 5. 10.   In conformità all'articolo 5 e visto l'articolo 21, paragrafo 4, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. Articolo 8 ter Statistiche sugli scambi automatici 1.   Anteriormente al 1o gennaio 2018 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici di cui agli articoli 8 e 8 bis e, nella misura possibile, informazioni sui costi amministrativi e su altri pertinenti costi e benefici relativi agli scambi che hanno avuto luogo e a potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi. 2.   Anteriormente al 1o gennaio 2019 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a norma del presente articolo, paragrafo 1, su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, o entrambi. Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che: a) l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1o gennaio 2019 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro per tutte le categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni; e b) l'elenco delle categorie e degli elementi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, sia ampliato per includere altre categorie ed elementi, comprese le royalties. (*1)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;" 4) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Un formulario tipo, compreso il regime linguistico applicabile, è adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, anteriormente al 1o gennaio 2017. Lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis è effettuato mediante tale formulario tipo. Il suddetto formulario tipo si limita agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, e ad altri campi correlati legati a tali elementi necessari a raggiungere gli obiettivi dell'articolo 8 bis. Il regime linguistico di cui al primo comma non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui all'articolo 8 bis in qualsiasi lingua ufficiale e di lavoro dell'Unione. Tale regime linguistico, tuttavia, può prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un'altra lingua ufficiale e di lavoro dell'Unione.»; 5) l'articolo 21 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Persone debitamente accreditate dall'Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono avere accesso a dette informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo del registro di cui al paragrafo 5 e della rete CCN.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 8. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Fintanto che tale registro centrale sicuro non sarà operativo, lo scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, è effettuato conformemente al presente articolo, paragrafo 1, e alle modalità pratiche applicabili.»; 6) l'articolo 23 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8 e 8 bis nonché i risultati pratici ottenuti. La forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»; b) i paragrafi 5 e 6 sono soppressi; 7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 23 bis Riservatezza delle informazioni 1.   Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità della presente direttiva, che non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli necessari a determinare se e in che misura gli Stati membri rispettano la presente direttiva. 2.   Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici e non sono pubblicati o comunicati ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione.»; 8) all'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 1, e dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 45/2001 è limitata a quanto necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.»
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