Art. 98 · Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione

Art. 98

Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione

In vigore dal 25 nov 2015
Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione 1.   In stretta cooperazione con la BCE e previa consultazione di tutti i portatori di interessi - anche quelli del mercato dei servizi di pagamento - tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, l’ABE emana, a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, progetti di norme tecniche di regolamentazione indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva, in cui sono specificati: a) i requisiti dell’autenticazione forte del cliente di cui all’, paragrafi 1 e 2; b) le esenzioni dall’applicazione dell’, paragrafi 1, 2 e 3, sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo; c) i requisiti che le misure di sicurezza devono soddisfare conformemente all’, paragrafo 3, per tutelare la riservatezza e l’integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento; e d) i requisiti per standard aperti di comunicazione comuni e sicure ai fini dell’identificazione, dell’autenticazione, della notifica e della trasmissione di informazioni, nonché dell’attuazione delle misure di sicurezza, tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti, i pagatori, i beneficiari e altri prestatori di servizi di pagamento. 2.   I progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 sono elaborati dall’ABE al fine di: a) assicurare un livello adeguato di sicurezza per gli utenti di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento mediante l’adozione di requisiti efficaci e basati sul rischio; b) assicurare la sicurezza dei fondi e dei dati personali degli utenti di servizi di pagamento; c) garantire e mantenere la concorrenza equa tra i prestatori di servizi di pagamento; d) assicurare la neutralità dei modelli tecnologici e commerciali; e) permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento accessibili, innovativi e di facile utilizzo. 3.   Le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono basate sui criteri seguenti: a) il livello del rischio connesso al servizio prestato; b) l’importo, la frequenza dell’operazione, o entrambi; c) il canale di pagamento utilizzato per l’esecuzione dell’operazione. 4.   L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 alla Commissione entro il 13 gennaio 2017. Alla Commissione è delegato il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5.   A norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE periodicamente rivede e, se del caso, aggiorna le norme tecniche di regolamentazione tra l’altro per tenere conto dell’innovazione e dei progressi tecnologici.
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