Art. 97 · Autenticazione

Art. 97

Autenticazione

In vigore dal 25 nov 2015
Autenticazione 1.   Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di pagamento applichi l’autenticazione forte del cliente quando il pagatore: a) accede al suo conto di pagamento on line; b) dispone un’operazione di pagamento elettronico; c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi. 2.   Nel caso dell’avvio di un’operazione di pagamento elettronico a distanza i cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché, per le operazioni di pagamento elettronico a distanza, i prestatori di servizi di pagamento applichino l’autenticazione forte del cliente che comprenda elementi che colleghino in maniera dinamica l’operazione a uno specifico importo e a un beneficiario specifico. 3.   Quanto al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di pagamento abbiano predisposto misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l’integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento. 4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano anche allorché i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. I paragrafi 1 e 3 si applicano anche allorché le informazioni sono richieste mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti. 5.   Gli Stati membri provvedono a che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consenta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e al prestatore di servizi di informazione sui conti di fare ricorso alle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all’utente di servizi di pagamento conformemente ai paragrafi da 1 e 3 e, qualora sia coinvolto il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, anche conformemente al paragrafi 1, 2 e 3.
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