Art. 90 · Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento

Art. 90

Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento

In vigore dal 25 nov 2015
Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento 1.   Se l’ordine di pagamento è disposto dal pagatore mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore, fatti salvi l’ e l’, paragrafi 2 e 3, l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo. Spetta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dimostrare che l’ordine di pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore conformemente all’ e che, nell’ambito delle sue competenze, l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata esecuzione inesatta o tardiva dell’operazione. 2.   Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva dell’operazione di pagamento, risarcisce immediatamente il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest’ultimo per le perdite subite o gli importi pagati in conseguenza del rimborso al pagatore.
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