Art. 9 · Computo dei fondi propri

Art. 9

Computo dei fondi propri

In vigore dal 25 nov 2015
Computo dei fondi propri 1.   Fatti salvi i requisiti patrimoniali iniziali di cui all’, gli Stati membri prescrivono agli istituti di pagamento - ad eccezione di quelli che offrono unicamente i servizi di cui al punto 7 o 8, o entrambi, dell’allegato I - di detenere in qualsiasi momento fondi propri calcolati secondo uno dei tre metodi illustrati in prosieguo, quale deciso dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale: Metodo A L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al 10 % delle spese fisse generali dell’anno precedente. Le autorità competenti hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività di un istituto di pagamento rispetto all’anno precedente. Quando, alla data del calcolo, il precedente periodo di attività dell’istituto di pagamento è inferiore a un anno intero, tale copertura è pari al 10 % delle corrispondenti spese fisse generali del piano aziendale preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti. Metodo B L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è almeno pari alla somma degli elementi seguenti moltiplicata per un fattore di graduazione k, definito al paragrafo 2, dove il volume dei pagamenti (VP) rappresenta un dodicesimo dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall’istituto di pagamento nell’anno precedente: a) 4,0 % della quota di VP fino a 5 milioni di EUR, più b) 2,5 % della quota di VP al di sopra di 5 milioni di EUR e fino a 10 milioni di EUR, più c) 1 % della quota di VP al di sopra di 10 milioni di EUR e fino a 100 milioni di EUR, più d) 0,5 % della quota di VP al di sopra di 100 milioni di EUR e fino a 250 milioni di EUR, più e) 0,25 % della quota di VP al di sopra di 250 milioni di EUR. Metodo C L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al prodotto dell’indicatore rilevante di cui alla lettera a) per il fattore di moltiplicazione di cui alla lettera b), successivamente moltiplicato per il fattore di graduazione k di cui al paragrafo 2. a) L’indicatore rilevante è la somma dei seguenti elementi: i) proventi da interessi; ii) spese per interessi; iii) proventi per commissioni e provvigioni; e iv) altri proventi di gestione. Ogni elemento è incluso nella somma con il proprio segno positivo o negativo. I proventi da voci straordinarie o irregolari non sono utilizzati nel calcolo dell’indicatore rilevante. Le spese relative all’esternalizzazione di servizi resi da terzi possono ridurre l’indicatore rilevante se sono sostenute da un’impresa sottoposta a vigilanza ai sensi della presente direttiva. L’indicatore rilevante è calcolato sulla base dell’osservazione su base annuale effettuata alla fine dell’esercizio precedente. L’indicatore rilevante è calcolato sul precedente esercizio. Tuttavia i fondi propri calcolati in base al metodo C non sono inferiori all’80 % del valore medio dell’indicatore rilevante relativo ai tre esercizi precedenti. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali. b) Il fattore di moltiplicazione è pari: i) al 10 % della quota dell’indicatore rilevante fino a 2,5 milioni di EUR; ii) all’8 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 2,5 milioni di EUR e 5 milioni di EUR; iii) al 6 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 5 milioni di EUR e 25 milioni di EUR; iv) al 3 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 25 milioni di EUR e 50 milioni di EUR; v) all’1,5 % al di sopra di 50 milioni di EUR. 2.   Il fattore di graduazione k da utilizzare nei metodi B e C è pari: a) a 0,5 quando l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’allegato I; b) a 1 quando l’istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di pagamento di cui in uno dei punti da 1 a 5 dell’allegato I. 3.   Le autorità competenti, basandosi su una valutazione dei processi di gestione del rischio, della base dati sui rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell’istituto di pagamento, possono prescrivere all’istituto di pagamento di detenere fondi propri superiori fino al 20 % rispetto all’importo che risulterebbe dall’applicazione del metodo scelto a norma del paragrafo 1, ovvero consentire all’istituto di pagamento di detenere fondi propri inferiori fino al 20 % rispetto all’importo che risulterebbe dall’applicazione del metodo scelto a norma del paragrafo 1.
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