Art. 88 · Identificativi unici inesatti

Art. 88

Identificativi unici inesatti

In vigore dal 25 nov 2015
Identificativi unici inesatti 1.   Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico. 2.   Se l’identificativo unico fornito dall’utente di servizi di pagamento è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell’, della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento. 3.   Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, tuttavia, compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario collabora a tali sforzi anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore tutte le informazioni pertinenti per il recupero dei fondi. Nel caso in cui non sia possibile il recupero dei fondi a norma del primo comma, su richiesta scritta del pagatore il prestatore di servizi di pagamento del pagatore gli fornisce tutte le informazioni che ha a disposizione e che sono pertinenti per il pagatore affinché quest’ultimo possa adire le vie legali per il recupero dei fondi. 4.   Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese all’utente per il recupero. 5.   Se l’utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’, paragrafo 1, lettera a), o dall’, paragrafo 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione delle operazioni di pagamento conformi all’identificativo unico indicato dall’utente.
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