Art. 82 · Ambito di applicazione

Art. 82

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 nov 2015
Ambito di applicazione 1.   La presente sezione si applica: a) alle operazioni di pagamento in euro; b) alle operazioni di pagamento nazionali nella valuta dello Stato membro non appartenente alla zona euro; c) alle operazioni di pagamento che comportano un’unica conversione fra l’euro e la valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a condizione che la conversione di valuta richiesta sia effettuata nello Stato membro della valuta non appartenente alla zona euro e che, nel caso di operazioni di pagamento transfrontaliere, il trasferimento transfrontaliero abbia luogo in euro. 2.   La presente sezione si applica ad altre operazioni di pagamento non contemplate dal paragrafo 1, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall’utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell’ che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, se l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine più lungo rispetto a quelli di cui all’, per le operazioni di pagamento nell’Unione tale termine più lungo non può superare quattro giornate operative dal momento della ricezione di cui all’.
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