Art. 8
Fondi propri
In vigore dal 25 nov 2015
Fondi propri
1. I fondi propri degli istituti di pagamento non sono inferiori all’importo più elevato tra il capitale iniziale di cui all’ o all’ammontare fondi propri così come calcolati ai sensi dell’ della presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per i fondi propri quando l’istituto di pagamento appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di pagamento, ente creditizio, impresa di investimento, società di gestione patrimoniale o impresa di assicurazione. Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di pagamento ha carattere ibrido e svolge attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento.
3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare l’della presente direttiva agli istituti di pagamento inclusi nella supervisione consolidata dell’ente creditizio impresa madre ai sensi della direttiva 2013/36/UE.
Storico versioni
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