Art. 77 · Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

Art. 77

Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

In vigore dal 25 nov 2015
Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il pagatore possa richiedere il rimborso di cui all’ di un’operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. 2.   Entro 10 giornate operative dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l’intero importo dell’operazione di pagamento o fornisce al pagatore un motivo oggettivamente giustificato per il rifiuto del rimborso e precisa gli enti cui il pagatore può deferire la questione conformemente agli articoli da 99 a 102, qualora il pagatore non accetti il motivo fornito. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al presente paragrafo, primo comma, non si applica nel caso di cui all’, paragrafo 1, quarto comma.
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