Art. 76 · Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

Art. 76

Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

In vigore dal 25 nov 2015
Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite 1.   Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto al rimborso, da parte del prestatore di servizi di pagamento, di un’operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite e già eseguita, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) l’autorizzazione non specifica, quando viene data, l’importo esatto dell’operazione di pagamento; b) l’importo dell’operazione di pagamento supera l’importo che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il precedente modello di spesa, le condizioni del contratto quadro e le pertinenti circostanze del caso. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, è a carico del pagatore l’onere di dimostrare il rispetto di tali condizioni. Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell’importo. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, oltre al diritto di cui al paragrafo 1, nel caso di addebiti diretti di cui all’ del regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore goda di un diritto incondizionato di rimborso entro i termini di cui all’ della presente direttiva.. 2.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), tuttavia, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il suo prestatore di servizi di pagamento, conformemente all’, paragrafo 1, lettera d), e all’, paragrafo 3, lettera b). 3.   Il contratto quadro tra il pagatore ed il prestatore di servizi di pagamento può prevedere che il pagatore non abbia diritto al rimborso se: a) il pagatore ha dato il consenso ad eseguire l’operazione di pagamento direttamente al prestatore di servizi di pagamento; e b) ove applicabile, le informazioni sulla successiva operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del pagatore secondo accordi almeno quattro settimane prima della scadenza dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario. 4.   Per addebiti diretti in valuta diversa dall’euro, gli Stati membri possono prescrivere ai rispettivi prestatori di servizi di pagamento di offrire, conformemente ai loro schemi di addebito diretto, diritti di rimborso più favorevoli, a condizione che siano più vantaggiosi per il pagatore.
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