Art. 71
Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite
In vigore dal 25 nov 2015
Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite
1. L’utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui all’, ne informa il prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito.
I termini per la comunicazione di cui al primo comma non trovano applicazione nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III.
2. Se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l’utente dei servizi di pagamento ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatti salvi l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 1.
Storico versioni
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