Art. 68
Limiti dell’utilizzo degli strumenti di pagamento e dell’accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento
In vigore dal 25 nov 2015
Limiti dell’utilizzo degli strumenti di pagamento e dell’accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento
1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del pagatore possono concordare limiti di spesa per le operazioni di pagamento eseguite mediante tale strumento di pagamento.
2. Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può riservarsi il diritto di bloccare lo strumento di pagamento per motivi obiettivamente giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento, al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure, nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito, al significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.
3. In tali casi il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, informa il pagatore del blocco dello strumento di pagamento e dei relativi motivi, ove possibile, prima del blocco dello strumento di pagamento o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale o dell’Unione.
4. Il prestatore di servizi di pagamento sblocca lo strumento di pagamento o lo sostituisce con uno nuovo una volta cessati i motivi che hanno determinato il blocco.
5. Un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare l’accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per motivi obiettivamente giustificati e debitamente comprovati connessi all’accesso non autorizzato o fraudolento al conto di pagamento da parte di tale prestatore di servizi di informazione sui conti o del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, compreso un ordine di pagamento non autorizzato o fraudolento. In tali casi il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, con le modalità convenute, informa il pagatore del rifiuto di accesso al conto di pagamento e dei relativi motivi. Tale informazione, ove possibile, è fornita al pagatore prima che l’accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale.
Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consente l’accesso al conto di pagamento una volta cessati i motivi che hanno determinato il rifiuto.
6. Nei casi di cui al paragrafo 5, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto riferisce immediatamente all’autorità competente l’incidente collegato al prestatore di servizi di informazione sui conti o al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Le informazioni comprendono gli elementi di dettaglio pertinenti del caso e i motivi che hanno giustificato l’intervento. L’autorità competente valuta il caso e, se necessario, adotta le misure opportune.
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