Art. 67 · Disposizioni per l’accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all’utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti

Art. 67

Disposizioni per l’accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all’utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti

In vigore dal 25 nov 2015
Disposizioni per l’accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all’utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti 1.   Gli Stati membri assicurano che l’utente di servizi di pagamento abbia il diritto di ricorrere a servizi che consentono l’accesso ai servizi di informazione sui conti di cui al punto 8 dell’allegato I. Il diritto non si applica qualora il conto di pagamento non sia accessibile online. 2.   Il prestatore di servizi di informazione sui conti: a) presta servizi unicamente sulla base del consenso esplicito dell’utente dei servizi di pagamento; b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente dei servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti ad eccezione dell’utente e dell’emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e la trasmissione di tali informazioni da parte del prestatore di servizi di informazione sui conti avvenga attraverso canali sicuri ed efficienti; c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dell’utente di servizi di pagamento e comunica in maniera sicura con il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e l’utente dei servizi di pagamento conformemente all’, paragrafo 1, lettera d); d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento a questi associati; e) non richiede dati sensibili relativi ai pagamenti, collegati ai conti di pagamento; f) non usa, accede o conserva dati per fini diversi da quelli della prestazione del servizio di informazione sui conti esplicitamente richiesto dall’utente dei servizi di pagamento, conformemente alle norme sulla protezione dei dati. 3.   In relazione ai conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto: a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti conformemente all’, paragrafo 1, lettera d); e b) tratta le richieste di dati trasmesse mediante i servizi di un prestatore di servizi di informazione sui conti senza discriminazioni, se non per motivi obiettivi. 4.   La prestazione di servizi di informazione sui conti non è subordinata all’esistenza di un rapporto contrattuale a tale scopo tra i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto.
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