Art. 66 · Disposizioni per l’accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento

Art. 66

Disposizioni per l’accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento

In vigore dal 25 nov 2015
Disposizioni per l’accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento 1.   Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per ottenere servizi di pagamento a norma del punto 7 dell’allegato I. Il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento non si applica qualora il conto di pagamento non sia accessibile online. 2.   Se il pagatore presta il consenso esplicito all’esecuzione di un pagamento in conformità dell’, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto esegue le azioni specificate al paragrafo 4 del presente articolo per garantire il diritto del pagatore di avvalersi del servizio di disposizione di ordine di pagamento. 3.   Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento: a) non detiene in alcun momento i fondi del pagatore in relazione alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento; b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente dei servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti, ad eccezione dell’utente e dell’emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate, e che siano trasmesse dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento attraverso canali sicuri ed efficienti; c) provvede affinché qualunque altra informazione sull’utente dei servizi di pagamento, ottenuta nella prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo su consenso esplicito dell’utente dei servizi di pagamento; d) ogniqualvolta sia disposto un pagamento, si identifica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore e comunica in maniera sicura con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il pagatore e il beneficiario conformemente all’, paragrafo 1, lettera d); e) non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti dell’utente di servizi di pagamento; f) non chiede all’utente dei servizi di pagamento dati diversi da quelli necessari a prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento; g) non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento come esplicitamente richiesto dal pagatore; h) non modifica l’importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell’operazione. 4.   Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto: a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento conformemente all’, paragrafo 1, lettera d); b) immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine di pagamento da parte di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest’ultimo o gli mette a disposizione tutte le informazioni sull’ordine di pagamento e tutte le informazioni accessibili al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto in merito all’esecuzione dell’operazione di pagamento; c) tratta gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento senza discriminazioni - se non per motivi obiettivi, in particolare quanto ai termini, alla priorità o alle spese - rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore. 5.   La prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento non è subordinata all’esistenza di un rapporto contrattuale a tale scopo tra i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto.
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