Art. 61 · Ambito di applicazione

Art. 61

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 nov 2015
Ambito di applicazione 1.   Se l’utente di servizi di pagamento non è un consumatore, l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire che l’, paragrafo 1, l’, paragrafo 3, gli non siano in tutto o in parte applicati. L’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono altresì concordare un termine diverso da quello di cui all’. 2.   Gli Stati membri possono prevedere che l’ non si applichi se l’utente di servizi di pagamento non è un consumatore. 3.   Gli Stati membri possono prevedere che il presente titolo si applichi alle microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori. 4.   La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2008/48/CE, le altre pertinenti normative dell’Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva e conformi al diritto dell’Unione.
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