Art. 6
Controllo della partecipazione azionaria
In vigore dal 25 nov 2015
Controllo della partecipazione azionaria
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di acquisire o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013 in un istituto di pagamento, in modo tale che la quota di capitale o dei diritti di voto da essa detenuta raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o che l’istituto di pagamento divenga una sua filiazione, comunica in anticipo tale intenzione e per iscritto alle autorità competenti dell’istituto di pagamento. Lo stesso si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, o di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota di capitale o dei diritti di voto da essa detenuta scenda al di sotto del 20 %, 30 % o 50 % oppure che l’istituto di pagamento cessi di essere una sua filiazione.
2. Il potenziale acquirente di una partecipazione qualificata fornisce all’autorità competente le informazioni relative alle dimensioni della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.
3. Gli Stati membri dispongono che, qualora l’influenza esercitata da un potenziale acquirente di cui al paragrafo 2 possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell’istituto di pagamento, le autorità competenti esprimano la loro opposizione o adottino altre misure opportune per porre termine a tale situazione. Tali misure possono includere ingiunzioni, sanzioni nei confronti dei direttori o degli amministratori o la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci dell’istituto di pagamento in questione.
Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperano all’obbligo d’informazione preventiva stabilito al presente articolo.
4. Nei casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l’opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da eventuali altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell’esercizio dei corrispondenti diritti di voto, la nullità dei voti espressi o la possibilità di annullarli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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