Art. 56 · Informazioni da fornire prima dell’esecuzione di una operazione di pagamento singola

Art. 56

Informazioni da fornire prima dell’esecuzione di una operazione di pagamento singola

In vigore dal 25 nov 2015
Informazioni da fornire prima dell’esecuzione di una operazione di pagamento singola Nel caso di una operazione di pagamento singola disposta dal pagatore nell’ambito di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce esplicitamente, su richiesta del pagatore, per quella specifica operazione di pagamento, tutte le seguenti informazioni: a) i tempi massimi di esecuzione; b) le spese che il pagatore deve corrispondere; c) se del caso, la suddivisione delle spese.
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