Art. 54 · Modifiche delle condizioni del contratto quadro

Art. 54

Modifiche delle condizioni del contratto quadro

In vigore dal 25 nov 2015
Modifiche delle condizioni del contratto quadro 1.   Qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all’ è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all’, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione proposta. L’utente dei servizi di pagamento può accettare o rifiutare le modifiche prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Se applicabile in conformità dell’, paragrafo 6, lettera a), il prestatore di servizi di pagamento informa l’utente di servizi di pagamento che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate a meno che quest’ultimo non notifichi al prestatore di servizi di pagamento, prima della data proposta per la loro entrata in vigore, che le medesime non sono accettate. Il prestatore di servizi di pagamento informa altresì l’utente di servizi di pagamento, nel caso in cui questi rifiuti le modifiche, che ha diritto di recedere dal contratto quadro senza oneri e con effetto in qualunque momento fino alla data in cui le modifiche sarebbero state applicate. 2.   Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell’, paragrafo 3, lettere b) e c). L’utente di servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d’interesse quanto prima e secondo le modalità previste all’, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una specifica frequenza o modalità secondo cui l’informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia, le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso. 3.   Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono attuate e calcolate in modo imparziale, al fine di non creare discriminazioni tra gli utenti di servizi di pagamento.
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