Art. 49
Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione
In vigore dal 25 nov 2015
Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione
Immediatamente dopo l’esecuzione di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi:
a)
un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;
b)
l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a disposizione del beneficiario;
c)
l’importo di tutte le spese per l’operazione di pagamento a carico del beneficiario ed eventualmente la suddivisione delle stesse;
d)
se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima di detta conversione in valuta;
e)
la data valuta dell’accredito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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