Art. 48 · Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento

Art. 48

Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento

In vigore dal 25 nov 2015
Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento Immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce al quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi: a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare l’operazione di pagamento e, se del caso, informazioni relative al beneficiario; b) l’importo dell’operazione di pagamento espresso nella valuta dell’ordine di pagamento; c) l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento a carico del pagatore e, se del caso, la suddivisione delle stesse; d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, se diverso dal tasso di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e l’importo dell’operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta; e) la data di ricevimento dell’ordine di pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2015:2366:oj#art-48