Art. 46
Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l’ordine di pagamento è stato disposto
In vigore dal 25 nov 2015
Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l’ordine di pagamento è stato disposto
Oltre alle informazioni e condizioni di cui all’, qualora un ordine di pagamento sia disposto tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, immediatamente dopo aver disposto l’ordine, il prestatore di servizi di pagamento fornisce o rende disponibili al pagatore e, se del caso, al beneficiario tutti i dati seguenti:
a)
la conferma del buon esito della disposizione dell’ordine di pagamento indirizzata al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore;
b)
il riferimento che consente al pagatore e al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, al beneficiario di individuare il pagatore nonché tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;
c)
l’importo dell’operazione di pagamento;
d)
se del caso, l’importo di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per l’operazione ed eventualmente la suddivisione delle stesse.
Storico versioni
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