Art. 45 · Informazioni e condizioni

Art. 45

Informazioni e condizioni

In vigore dal 25 nov 2015
Informazioni e condizioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti informazioni e condizioni siano fornite o rese disponibili dal prestatore di servizi di pagamento all’utente di servizi di pagamento: a) la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia disposto o eseguito correttamente; b) il tempo massimo di esecuzione relativo al servizio di pagamento da prestare; c) tutte le spese dovute dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, la suddivisione di tali spese; d) se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all’operazione di pagamento. 2.   Inoltre gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento forniscano al pagatore, o rendano disponibili al pagatore, prima che l’ordine sia disposto, le seguenti informazioni in maniera chiara ed esauriente: a) il nome del prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo geografico della sua sede centrale e, se del caso, l’indirizzo geografico dell’agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento, e ogni altro recapito, compreso l’indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento; e b) i recapiti dell’autorità competente. 3.   Se del caso, tutte le altre informazioni e condizioni pertinenti specificate all’ sono rese disponibili all’utente di servizi di pagamento in una forma facilmente accessibile.
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