Art. 44 · Informazioni generali preliminari

Art. 44

Informazioni generali preliminari

In vigore dal 25 nov 2015
Informazioni generali preliminari 1.   Gli Stati membri prescrivono che prima che l’utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento renda disponibili all’utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all’ per quanto riguarda i propri servizi. Su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene offerto il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti. 2.   Se, su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il contratto riguardante un servizio di pagamento singolo è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie agli obblighi di cui a tale paragrafo immediatamente dopo l’esecuzione dell’operazione di pagamento. 3.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto di servizio di pagamento singolo o la bozza dell’ordine di pagamento con le informazioni e le condizioni di cui all’.
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