Art. 42 · Deroghe ai requisiti informativi per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e la moneta elettronica

Art. 42

Deroghe ai requisiti informativi per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e la moneta elettronica

In vigore dal 25 nov 2015
Deroghe ai requisiti informativi per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e la moneta elettronica 1.   Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al pertinente contratto quadro riguardano unicamente operazioni di pagamento singole per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR: a) in deroga agli il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del servizio di pagamento, comprese le modalità per l’utilizzo dello strumento di pagamento, la responsabilità, l’ammontare delle spese applicate e altre informazioni pratiche necessarie per adottare una decisone consapevole, nonché un’indicazione su come accedere facilmente alle altre informazioni e condizioni richieste ai sensi dell’; b) può essere convenuto che, in deroga all’, il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a proporre modifiche alle condizioni del contratto quadro secondo le modalità previste all’, paragrafo 1; c) può essere convenuto che, in deroga agli , dopo l’esecuzione di una operazione di pagamento: i) il prestatore di servizi di pagamento fornisca o renda disponibile solo un riferimento che consenta all’utente di servizi di pagamento di identificare l’operazione di pagamento, l’importo dell’operazione di pagamento e le spese relative e/o, nel caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello stesso beneficiario, le informazioni sul totale dell’importo e delle spese afferenti a tali operazioni di pagamento; ii) il prestatore di servizi di pagamento non sia tenuto a fornire o a rendere disponibili le informazioni di cui al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle. Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento offre al pagatore la possibilità di verificare l’importo dei fondi caricati. 2.   Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono aumentare tali importi fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento prepagati.
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