Art. 41 · Onere della prova in relazione ai requisiti informativi

Art. 41

Onere della prova in relazione ai requisiti informativi

In vigore dal 25 nov 2015
Onere della prova in relazione ai requisiti informativi Gli Stati membri prevedono che il prestatore di servizi di pagamento sia soggetto all’onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti informativi di cui al presente titolo.
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