Art. 37
Divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento e obbligo di notifica
In vigore dal 25 nov 2015
Divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento e obbligo di notifica
1. Gli Stati membri vietano alle persone fisiche o giuridiche che non siano prestatori di servizi di pagamento, né siano espressamente escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva, di prestare servizi di pagamento.
2. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi che svolgono una delle attività di cui all’, lettera k), punti i) e ii), o che svolgono entrambe le attività per le quali il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nei precedenti 12 mesi sia superiore all’importo di 1 milione di EUR, inviino alle autorità competenti una notifica con la descrizione dei servizi offerti, in cui si specifichi in base a quale esclusione di cui all’, lettera k), punti i) e ii), l’attività si considera svolta.
Sulla scorta di tale notifica l’autorità competente adotta una decisione motivata sulla base dei criteri di cui all’, lettera k), e qualora l’attività non sia considerata una rete limitata e ne informa di conseguenza il prestatore di servizi.
3. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi che svolgono un’attività di cui all’, lettera l), inviino una notifica alle autorità competenti e che forniscano alle stesse un parere annuale sulla revisione contabile attestante che l’attività rientra nei limiti di cui all’, lettera l).
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti informano l’ABE riguardo ai servizi notificati ai sensi dei paragrafi 2 e 3, precisando in base a quale esclusione l’attività è prestati.
5. La descrizione dell’attività notificata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo è messa a disposizione del pubblico nei registri di cui agli .
Storico versioni
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