Art. 34 · Notifica e informazione

Art. 34

Notifica e informazione

In vigore dal 25 nov 2015
Notifica e informazione Se uno Stato membro applica un’esenzione a norma dell’, notifica conseguentemente alla Commissione entro il 13 gennaio 2018 la sua decisione e notifica successivamente alla Commissione qualsiasi cambiamento apportato. Esso informa inoltre la Commissione del numero di persone fisiche e giuridiche interessate e, su base annua, del valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite al 31 dicembre di ogni anno di calendario ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a).
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