Art. 32
Condizioni
In vigore dal 25 nov 2015
Condizioni
1. Gli Stati membri possono esentare o autorizzare le loro autorità competenti a esentare le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell’allegato I dall’applicazione, in toto o in parte, della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione degli , qualora:
a)
la media mensile, calcolata sui precedenti 12 mesi, del valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dalla persona interessata, compreso qualsiasi agente di cui è pienamente responsabile, non superi il limite fissato dallo Stato membro e in ogni caso non ammonti a più di 3 milioni di EUR. Tale condizione è valutata in base all’importo complessivo delle operazioni di pagamento previsto nel suo piano aziendale a meno che le autorità competenti non richiedano un adeguamento di tale piano e
b)
nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per crimini legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. Tutte le persone fisiche o giuridiche registrate conformemente al paragrafo 1 devono avere la sede centrale o il luogo di residenza nello Stato membro in cui operano effettivamente.
3. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trattate come istituti di pagamento, anche se l’, paragrafo 9, e gli non si applicano a tali persone.
4. Gli Stati membri possono inoltre disporre che le persone fisiche o giuridiche registrate in conformità del paragrafo 1 del presente articolo possano svolgere solo alcune delle attività elencate all’.
5. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo notificano alle autorità competenti qualsiasi cambiamento della loro situazione che incida sulle condizioni specificate in tale paragrafo. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 1, 2 o 4 del presente articolo non siano più rispettate, le persone interessate richiedano un’autorizzazione entro 30 giorni di calendario in conformità dell’.
6. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano in relazione alla direttiva (UE) 2015/849 né alla normativa antiriciclaggio nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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