Art. 31
Motivazione e comunicazione
In vigore dal 25 nov 2015
Motivazione e comunicazione
1. Ogni provvedimento adottato dalle competenti autorità in applicazione degli o 30 che comporti sanzioni o restrizioni all’esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento è debitamente motivato e comunicato all’istituto di pagamento interessato.
2. Gli lasciano impregiudicato l’obbligo delle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2015/847, in particolare dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 e dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/847, di sorvegliare o controllare l’osservanza dei requisiti stabiliti in tali atti.
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