Art. 30
Misure in caso di inosservanza e misure cautelari
In vigore dal 25 nov 2015
Misure in caso di inosservanza e misure cautelari
1. Fatta salva la responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro di origine, se l’autorità competente dello Stato membro ospitante accerta che un istituto di pagamento con agenti o succursali nel suo territorio non è conforme al presente titolo o al diritto nazionale che recepisce il titolo III o IV, ne informa senza indugio l’autorità competente dello Stato membro di origine.
L’autorità competente dello Stato membro d’origine, dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, adotta senza indugio tutte le misure opportune per assicurare che l’istituto di pagamento in questione ponga fine alla situazione irregolare. L’autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indugio tali misure all’autorità competente dello Stato membro ospitante e alle autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro interessato.
2. In situazioni di emergenza, quando sia necessario intervenire immediatamente per affrontare una grave minaccia agli interessi collettivi degli utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest’ultimo possono adottare misure cautelari contestualmente alla cooperazione transfrontaliera tra autorità competenti e in attesa che vengano adottate misure dalle autorità competenti dello Stato membro di origine come previsto all’.
3. Le misure cautelari di cui al paragrafo 2 sono adeguate e proporzionate allo scopo di proteggere da una grave minaccia gli interessi collettivi degli utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante. Esse non determinano un trattamento preferenziale degli utenti di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento dello Stato membro ospitante rispetto agli utenti di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento di altri Stati membri.
Le misure cautelari sono temporanee e cessano quando sono risolte le gravi minacce individuate, anche con l’assistenza delle autorità competenti dello Stato membro di origine o in cooperazione con esse o con l’ABE, come previsto dall’, paragrafo 1.
4. Se compatibile con la situazione di emergenza, le autorità competenti dello Stato membro ospitante informano le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle di qualsiasi altro Stato membro interessato, la Commissione e l’ABE in anticipo, e in ogni caso senza indebito ritardo, delle misure cautelari adottate ai sensi del paragrafo 2 e della relativa motivazione.
Storico versioni
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