Art. 29 · Vigilanza sugli istituti di pagamento che esercitano il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi

Art. 29

Vigilanza sugli istituti di pagamento che esercitano il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi

In vigore dal 25 nov 2015
Vigilanza sugli istituti di pagamento che esercitano il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi 1.   Al fine di effettuare i controlli e adottare le misure necessarie di cui al presente titolo e alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV in conformità dell’, paragrafo 4, in relazione ad un agente o ad una succursale di un istituto di pagamento situato nel territorio di un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro di origine collaborano con le autorità competenti dello Stato membro ospitante. Nell’ambito della cooperazione di cui al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di origine notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante la loro eventuale intenzione di effettuare un’ispezione in loco sul territorio di quest’ultimo. Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono delegare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di effettuare ispezioni in loco presso l’istituto di cui trattasi. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che gli istituti di pagamento che dispongono di agenti o succursali nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività svolte nel loro territorio. Tali relazioni sono richieste a fini informativi o statistici e, nella misura in cui gli agenti e le succursali svolgono attività in materia di servizi di pagamento nell’esercizio del diritto di stabilimento, per controllare l’osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV. Tali agenti e succursali sono soggetti a obblighi di segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelli di cui all’. 3.   Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di un agente o di una succursale, nonché qualora tali violazioni si siano verificate nell’esercizio della libera prestazione di servizi. A tal proposito, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali, anche in ordine all’osservanza delle condizioni di cui all’, paragrafo 3, da parte dell’istituto di pagamento. 4.   Gli Stati membri possono richiedere che gli istituti di pagamento che operano tramite agenti nel loro territorio nell’esercizio del diritto di stabilimento, la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro nominino un punto di contatto centrale nel loro territorio al fine di assicurare una comunicazione e un’informazione adeguate sull’osservanza dei titoli III e IV, fatte salve le disposizioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo, nonché al fine di agevolare la vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro di origine e degli Stati membri ospitanti, anche fornendo alle autorità competenti documenti ed informazioni su richiesta. 5.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione specificando i criteri da utilizzare nel determinare, conformemente al principio di proporzionalità, le circostanze in cui è opportuna la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di tali punti di contatto ai sensi del paragrafo 4. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto in particolare dei seguenti elementi: a) il volume e il valore complessivi delle operazioni effettuate dall’istituto di pagamento negli Stati membri ospitanti; b) il tipo di servizi di pagamento forniti; e c) il numero complessivo di agenti stabiliti nello Stato membro ospitante. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017. 6.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, conformemente al presente titolo e al fine di controllare l’osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV. I progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di vigilanza degli istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base transfrontaliera, in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare, al fine di assicurare una vigilanza uniforme ed efficiente sugli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano altresì i mezzi e i dettagli delle relazioni richieste agli istituti di pagamento dagli Stati membri ospitanti in ordine alle attività di pagamento effettuate nel loro territorio in conformità del paragrafo 2, compresa la frequenza di tali relazioni. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2018. 7.   Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione, di cui ai paragrafi 5 e 6, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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